Con la legge n. 221/2012 di conversione del Decreto Legge Crescita 2.0, parzialmente modificato dal decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (c.d. “Decreto Legge Lavoro”) è stata prevista una nuova tipologia di imprese: la start-up innovativa. Si tratta di una società di capitali di diritto italiano, costituita anche in forma cooperativa, o società europea avente sede fiscale in Italia, che risponde a determinati requisiti e ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
L’intenzione è quella di contribuire alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all’innovazione.
In favore della start-up innovativa sono previste una serie di esenzioni ai fini della costituzione ed iscrizione dell’impresa nel Registro delle Imprese, agevolazioni fiscali, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare nei rapporti di lavoro nell’impresa. Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi è che le imprese vengano iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle start-up innovative.
Una volta iscritte nell’apposita sezione le start up potranno godere di una serie di vantaggi. Un abbattimento degli oneri per l’avvio d’impresa: la start-up è esonerata dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.

In secondo luogo è prevista una particolare disciplina in materia di lavoro: la start-up potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in start-up solo con un contratto a tempo indeterminato. La start-up godrà, inoltre, di un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato.

Sono poi previsti incentivi fiscali per investimenti in start-up provenienti da aziende e privati per gli anni 2013, 2014 e 2015, e l’introduzione del crowdfunding, la cui regolamentazione di dettaglio sarà predisposta dalla Consob. Ulteriore agevolazione è anche l’accesso semplificato, gratuito e diretto per le start-up al Fondo Centrale di Garanzia, un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari.
E’ stato infine pensato un sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle start-up da parte dell’Agenzia ICE. Il sostegno include l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.
Tutte le società di Capitali in possesso dei requisiti entro il termine fissato dalla legge, possono diventare start-up innovative e quindi essere iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese. Per essere iscritte e godere dei benefici previsti per le start up è necessario presentare al Registro delle Imprese l’apposita domanda allegando una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.

Per il possesso dei requisiti sono fissati alcuni limiti temporali. Non è, invece, previsto alcun termine temporale per il deposito della domanda. Per rientrare nella categoria delle start-up le società devono avere alcuni requisiti, e precisamente: (i) la società deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda e deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; (ii) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; (iii) non distribuisce e non ha distribuito utili; (iv) ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; (v) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; (vi) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa; (vii) deve avere almeno 2/3 della forza lavoro costituita da persone in possesso di una laurea magistrale o essere titolare di un software originario registrato presso la SIAE.
Per costituire la società è necessario l’intervento di un notaio, che redigerà l’atto costitutivo e lo statuto e provvederà al loro deposito presso il Registro delle Imprese.

Avv. Orazio Marco Poma

A partire da questa pubblicazione si da avvio a un nuovo servizio nel quale i giovani professionisti di Trento parleranno di novità e cambiamenti determinati da vari temi d’attualità.